Dal 15 maggio gli atti del processo tributario telematico sono validi senza firma digitale ✍️‼️
Il 21 aprile scorso è stato emanato un decreto direttoriale con il quale sono state previste nuove regole tecniche per il deposito degli atti nel fascicolo dei giudizi tributari.
La modifica più rilevante è certamente l’eliminazione della firma digitale che ha il fine di ridurre gli adempimenti a carico degli operatori del settore.
La nuova norma prevede che tutti i documenti collegati a quello principale possono ora essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale rendendo solo facoltativa la sottoscrizione.
Rimane invece l’obbligo di sottoscrizione digitale sull’atto principale (ricorso, appello, controdeduzione), a pena di inammissibilità. 📑📀
Un’altra importante novità riguarda i controlli effettuati dal sistema, i quali ora informano tempestivamente eventuali anomalie.
Pertanto, durante la fase di caricamento dei file in caso di esito negativo l’utente viene informato dell’errore. Questo consentirà la sua rimozione e quindi il nuovo caricamento. 🛜 💼
Per rendere poi effettivo il deposito degli atti e quindi per ricevere la relativa iscrizione a ruolo ovvero la ricevuta di acquisizione degli atti a sistema, è necessario trasmettere tutti i file dopo la validazione.
In assenza i file rimarranno solo caricati ma non trasmessi e quindi come se non fossero depositati nel fascicolo. 📈 🗂️
In ogni caso dell’esito dei controlli ai fini del deposito degli atti principali è data comunicazione all’interessato mediante pec, precisando l’esito positivo o l’esito negativo. 📨 📮
In tale contesto, occorre ricordare che gli atti principali per i quali rimane l’obbligo di firma devono avere necessariamente l’estensione p7m quando si utilizza la firma Cades oppure pdf.
🗃️🗳️