Va segnalata una delle prime sentenze di merito in tema di composizione negoziata della crisi (sentenza 28659 del 2023).
Il Tribunale di Lecco si è occupato, infatti, del seguente caso: un’impresa che si trovava in una condizione di pre-crisi, avendo debiti tributari e contributivi che non era in grado di pagare regolarmente, aveva chiesto di essere ammessa alla nuova procedura stragiudiziale di risoluzione della crisi e contestualmente aveva richiesto l’adozione di misure protettive del patrimonio.
La composizione negoziata, ai sensi dell’art. 2 del decreto 118/2021, consente all’imprenditore commerciale e agricolo, “che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” di richiedere la nomina dell’esperto ai fini di una ristrutturazione preventiva e volontaria dell’impresa stessa.
L’accesso alla CNC è subordinato alla presenza di requisiti oggettivi e soggettivi: tra i primi vi è la sussistenza delle concrete prospettive di risanamento.
La sussistenza di concrete prospettive di risanamento è condizione necessaria oltre che per l’accesso alla procedura, anche per l’adozione di misure protettive (che l’imprenditore-debitore può chiedere con il fine di limitare o bloccare le azioni esecutive da parte dei creditori).
Il ragionamento del giudice di Lecco è stato il seguente: soltanto se si ravvisano concrete prospettive di risanamento, ovvero se ci si aspetta un buon esito delle trattative per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, si può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore, specialmente in un contesto come quello della composizione negoziata della crisi privo di garanzie generali come la nomina di un commissario giudiziale che riveste la qualità di pubblico ufficiale e/o obblighi informativi periodici.
Sarà quindi compito dell’esperto accertare la sussistenza delle concrete prospettive di risanamento.
Il tribunale di Lecco ha affermato che il controllo di ragionevolezza delle prospettive di risanamento dipende da una serie di criteri emanati per valutare la serietà degli squilibri manifestati dall’impresa.
Nel caso di esito negativo di tale controllo, l’impresa non potrà essere ammessa alla procedura né tanto meno vedersi adottate le misure di protezione del patrimonio.
In conclusione, nel caso di specie, il giudice, sulla base dell’impossibilità dell’esperto di pronunciarsi positivamente in ordine alla concretezza delle prospettive di risanamento, non ha potuto far altro che rigettare la richiesta di conferma delle misure protettive e disporne la revoca.
Dott.ssa Anna Catalano