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La nuova IRES

Nel processo di riforma fiscale varato dal Governo, l’IRES è oggetto di profonda revisione.

Si tratta di un progetto particolarmente ambizioso che intende ridisegnare l’ambito  applicativo dell’imposta prevedendo due diversi binari.

Il primo ordinario con aliquota “piena”, il secondo agevolato con aliquota “ridotta” per i soggetti che, investendo nell’azienda, puntano allo sviluppo.

Questo nuovo assetto si basa sul principio “chi più assume e investe meno paga”.

L’aliquota ridotta sarà applicabile qualora vengano rispettate, entro i due periodi di imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

a) una somma corrispondente al detto reddito sia impiegata in investimenti e in nuove assunzioni.

b) gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa.

Un altro punto fondamentale della riforma sempre in tema di IRES riguarda la semplificazione dei valori fiscali rispetto a quelli contabili.

Al momento, infatti, tra reddito civilistico e reddito fiscale sussistono sempre dei disallineamenti. E la volontà del legislatore è proprio quella di riallineare tali valori così da avere una uniformità nel trattamento fiscale anche dei valori contabili.

Si intende quindi eliminare l’attuale oneroso sistema del doppio binario civilistico e fiscale.

La delega prevede inoltre un nuovo sistema di deducibilità degli interessi passivi non più basato sul limite del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica.

Secondo la riforma, infatti, l’Italia così come gli altri stati potrebbe prevedere una soglia di interessi passivi considerati sempre deducibili a cui non si applica il limite del ROL.

Da sottolineare è altresì la revisione della disciplina delle società di comodo, con la volontà di introdurre maggiori deduzioni fiscali, interventi sul costo del lavoro e sulle agevolazioni per gli enti del terzo settore. 

Altra importante novità sarà la razionalizzazione del sistema dei conferimenti di aziende e degli scambi di partecipazioni con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding sempre con il rispetto dei principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento

Infine, ci si aspetta l’introduzione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale.

Dott.ssa Anna Catalano